Crediti Formativi per Architetti: linee guida regolamento - ISPLORA
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Crediti formativi per architetti: le cose da sapere

Professione

Manca poco alla scadenza del 31 dicembre: un ripasso alle linee guida sui crediti formativi per gli architetti per non incorrere in sanzioni

Il 31 dicembre 2019 scade il secondo triennio dei crediti formativi professionali (CFP), crediti formativi obbligatori istituiti dal DPR n 135 del 7 agosto 2012, che ha riformato gli ordinamenti. Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza, per garantire la qualità ed efficienza della prestazione e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale. L'architetto può adempiere a questo obbligo partecipando a corsi, seminari, stage, conferenze, visite tecniche e ad altre attività formative, come per esempio la visione di film di architettura.

Entro il 31 dicembre prossimo tutti i professionisti “tecnici”, quindi anche gli architetti, devono aver frequentato corsi formativi per almeno 60 CFP, di cui almeno 12 su temi legati alla deontologia. 

Come ottenere i crediti formativi per gli architetti e come registrarli

Gli architetti iscritti all’ordine, al termine di quest’anno, devono quindi aver completato un secondo triennio formativo, che in sostanza significa aver frequentato e superato almeno 60 ore di corsi formativi approvati dal CNAPPC (il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesagisti e Conservatori). 

Questi corsi possono essere di diversa natura e possono essere proposti direttamente dagli Ordini o dalle Fondazioni degli Ordini Professionali provinciali oppure possono essere proposti da enti terzi certificati, come per esempio Isplora

Attenzione: molti di questi corsi sono presenti su iMateria, il portale centrale in cui ogni architetto iscritto all’ordine può tenere traccia della propria situazione formativa, ma non sono presenti tutti i corsi. È quindi compito del singolo architetto trovare le offerte formative che più si adattano alle sue esigenze e verificare quanti Crediti Formativi per gli architetti rilascino. L’architetto può quindi, attraverso iMateria, controllare in ogni momento la propria situazione rispetto ai crediti formativi professionali obbligatori, e, considerando che la data del 31 dicembre 2019 si fa sempre più prossima, deve verificare che riesca a partecipare alle ore di formazione necessarie.

Autocertificazione dei corsi sostenuti e ottenere i crediti formativi

L’architetto può anche partecipare a eventi formativi per cui può richiedere l’autocertificazione dei crediti ottenuti. L’autocertificazione può essere richiesta nei casi di:

  • Corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico; 
  • Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all’insegnamento per discipline affini all’architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010); 
  • Attività/eventi formativi particolari quali partecipazioni a mostre, fiere ed altri eventi assimilabili o scrittura di monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale;
  • Esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.

In tutti gli altri casi quindi l’accreditamento avviene esclusivamente attraverso l’ente formatore, che carica i crediti su iMateria. Isplora, per esempio, certifica direttamente il credito guadagnato dall’architetto per ogni film visto, caricandolo direttamente su iMateria.

L’obbligo formativo: quali i provvedimenti disciplinari in caso di non raggiungimento della soglia di 60 CFP

Se l’architetto non riesce a conseguire i crediti formativi professionali necessari cosa accade? Il professionista rientra in questo caso nell’illecito disciplinare: il mancato raggiungimento dei crediti fino al 20% (quindi 12 su 60 cfp) determina una “censura”, cioè una comunicazione formale di biasimo, mentre un numero maggiore di mancanze determina la sospensione dell’architetto dall’Ordine nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo professionale non acquisito, fino ad un massimo di sei mesi. Durante la sospensione, l’architetto non può esercitare la professione ma deve comunque versare la quota annuale prevista dall’Ordine degli architetti.

Se il professionista non ha maturato tutti i crediti minimi entro il 31 dicembre 2019 potrà regolarizzare la propria posizione nel semestre di “ravvedimento operoso“, dal 1° gennaio al 31 giugno 2020. 

Se non si recuperano? In questo caso scattano i provvedimenti disciplinari, attenzione però: i crediti formativi per gli architetti non ottenuti vanno comunque recuperati entro il triennio successivo.

Agevolazioni ed esoneri dei crediti formativi per gli architetti 

Per i neo-iscritti all’albo degli architetti l’obbligo formativo decorre dall’anno successivo a quello di iscrizione (quindi se ci si è iscritti nel 2018 l’obbligo parte dal 1 gennaio 2019) e i crediti da ottenere sono calcolati in proporzione all’effettiva durata del ciclo formativo del neo-iscritto.

Gli esoneri invece si configurano in questo modo:

  • Per maternità, paternità e adozione, si riduce l’obbligo formativo di -20 cfp per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio;
  • Per malattia grave, per infortunio, per assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
  • Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70esimo anno di età;
  • Inoltre il Consiglio dell’Ordine può deliberare di esonerare anche i docenti universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione.

Infine gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, per tre anni consecutivi non sono tenuti a conseguire i 60 crediti formativi per gli architetti obbligatori.

I crediti formativi per gli architetti con Isplora

Isplora è un ente terzo accreditato presso il CNAPPC che produce film di architettura per la formazione professionale. Guardando un film di Isplora e rispondendo correttamente al quiz successivo si può conseguire 1 credito formativo, valevole per il triennio 2017-2019. Potete verificare tutta la nostra offerta formativa attuale e i film attualmente in produzione e in uscita nei prossimi mesi da qui.


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